Cosa dice la normativa italiana sulla disposizione del patrimonio nel caso di pianificazione successoria
La normativa italiana non consente di disporre liberamente della totalità del proprio patrimonio. Esistono, infatti, dei vincoli imposti dalla legge quindi un soggetto può disporre liberamente solo di una parte del proprio patrimonio.
In particolare, il legislatore ha individuato dei soggetti che per legge devono essere destinatari di una quota dell’eredità di una determinata persona.
Questi soggetti, detti legittimari, sono il coniuge, i figli e gli ascedenti (in assenza di figli). La parte del patrimonio ad essi destinata per legge è definita “legittima”, mentre la parte del patrimonio che un soggetto può liberamente destinare a propria discrezione è detta “disponibile”.
La norma stabilisce esattamente l’ammontare della quota ligittima e della quota disponibile a seconda delle diverse casistiche.
Ad esempio in presenza di coniuge e due o più figli, al congiuge spetta una quota legittima pari ad ¼ del patrimonio del de cuius, ai figli è riconosciuta una quota legittima di 2/4 e 1/4 è la c.d. quota disponibile.