Una Società per Azioni è obbligata a nominare il collegio sindacale o il revisore legale?
Nel caso delle Società per Azioni (S.p.A.) l’obbligo nasce subito nell’atto costitutivo, per cui una Società per Azioni deve nominare il collegio sindacale che può essere composto da 3 o 5 membri e, compatibilmente con le disposizioni dello Statuto, può incaricare il collegio sindacale di effettuare la revisione legale oppure può nominare un revisore legale, potendo scegliere altresì tra revisore legale unico, persona fisica, o una società di revisione.
Il collegio sindacale in una S.p.A. non può essere incaricato della revisione legale in due casi:
- nel caso in cui la S.p.A. sia obbligata a fare il bilancio consolidato: in tal caso, l’incarico di revisione legale deve essere affidato obbligatoriamente ad un revisore legale, persona fisica o società di revisione.
- nel caso in cui la S.p.A. sia quotata: in tal caso, l’incarico di revisione legale deve essere affidato per forza a una società di revisione iscritta nello specifico Albo Consob.
Una Società a responsabilità limitata è obbligata a nominare il collegio sindacale o il revisore legale?
Le Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), diversamente dalle Società per Azioni, possono prevedere facoltativamente nell’atto costitutivo di nominare, specificando poteri e competenze, l’organo di controllo e/o il revisore legale. Se lo statuto non prevede diversamente, si suppone che l’organo di controllo ovvero il collegio sindacale, sia composto da un solo membro effettivo.
La facoltà di nominare o meno l’organo di controllo decade però nei casi espressamente previsti dal Codice Civile ovvero nei casi in cui:
- la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la S.r.l. controlli società soggette alla revisione legale dei conti;
- la S.r.l. superi i limiti dimensionali previsti ex lege per due esercizi consecutivi superi almeno uno dei limiti previsti dal Codice:
- un attivo patrimoniale superiore ai 4.000.000 €;
- un totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore ai 4.000.000 €;
- un numero medio di dipendenti impiegati nel corso dell’esercizio superiore alle vendite20 unità.
Quando per tre esercizi consecutivi i limiti suddetti non dovessero essere superati decade l’obbligo di nomina.
L’assemblea poi che è tenuta all’approvazione del bilancio in corrispondenza del quale vengono superati i limiti previsti dal Codice è tenuta nel termine massimo di 30 giorni dall’approvazione del bilancio a nominare il collegio sindacale o il revisore legale.
Se l’assemblea non dovesse provvedere nei termini, dovrà provvedere il tribunale su istanzae dell’i comunitario interesse comune.