Che cos’è la Clausola Penale?
È un patto tra le parti di un contratto che determina in via preventiva e forfettaria la quantificazione del risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione del contratto.
Ha una doppia finalità: 1) consentire un risarcimento dei danni automatico quando vi sia un inadempimento o un ritardo nell’adempimento di un contratto, fermo restando che in caso di mancato adempimento spontaneo sarà comunque necessario adire l’autorità giudiziaria, e 2) incentivare le parti a rispettare puntualmente il contratto.
Quali sono le caratteristiche della Clausola Penale?
Caratteristica principale della clausola penale è il suo funzionamento automatico: l’importo stabilito dalla clausola è dovuto per il solo fatto dell’esistenza di un inadempimento o di un ritardo.
Ciò significa che il creditore non è tenuto a dover provare l’esistenza di un danno, né la sua effettiva quantificazione, poiché è sufficiente che dia prova dell’esistenza di un inadempimento o di un ritardo.
L’unico modo per il contraente inadempiente (o ritardatario) di rifiutare il versamento della somma stabilita è quello di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato dovuto ad una causa a lui non imputabile.
Altre cose da sapere
- IL MAGGIOR DANNO
La pattuizione della clausola penale ha l'effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall'inadempimento alla somma prevista nella clausola stessa; per evitare che la somma non sia sufficiente a risarcire tutti i danni effettivamente subiti, è opportuno inserire nella clausola la possibilità di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. - LA QUANTIFICAZIONE DELLA PENALE
In linea di massima le parti godono di ampia libertà nel determinare l’ammontare della penale dovuta, ma non in modo illimitato:
- la quantificazione della penale può essere diminuita equamente dal giudice se sia manifestamente eccessiva o se il contratto è stato eseguito in parte.
- se la quantificazione della penale è irrisoria rispetto al danno prevedibile e non è prevista la risarcibilità del maggior danno, di fatto si ottiene l’effetto di limitare la responsabilità del debitore; questa limitazione della responsabilità non è ammissibile se il contraente inadempiente ha agito (o non agito) con dolo o con colpa grave.